Il Nostro Statuto

Statuto della
ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA E CULTURALE
“ANTHROPOS”

Articolo 1 – COSTITUZIONE E SCOPI
1. E’ costituita la Associazione Sportiva Dilettantistica e Culturale senza scopo di lucro denominata:
Anthropos – Associazione Polisportiva Dilettantistica e Culturale;
in breve: Anthropos – ASD Polisportiva e Culturale
oppure in sigla: Anthropos ASD;
Essa è priva di personalità giuridica ed è disciplinata dagli art. 36 e seguenti del codice civile in materia di associazioni.
2. L’Associazione ha sede a Civitanova Marche (MC);
Il trasferimento della sede in altro Comune deve essere deliberato dall’Assemblea dei Soci.
3. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite una o più sedi secondarie (denominate “Sezioni”).
4. L’Associazione ha per scopo l’organizzazione, l’esercizio, la promozione e diffusione di attività sportive dilettantistiche per persone con disabilità, la gestione di corsi e di centri di avviamento allo sport, la partecipazione a tornei e manifestazioni sportive, l’organizzazione di manifestazioni ed eventi sportivi e non, e di ogni altra attività che incrementi la pratica e lo sviluppo dello sport per le persone disabili, nonché l’organizzazione di attività formative sportive e/o volte al miglioramento della vita dei disabili. L’Associazione può gestire centri ed impianti sportivi e culturali. L’Associazione potrà effettuare tutte le operazioni di natura mobiliare, immobiliare, commerciale e finanziaria utili al conseguimento dell’oggetto sociale.
5. L’Associazione si conforma alle norme ed alle direttive degli organismi dell’ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), attraverso le Federazioni Sportive Nazionali (F.S.N.) e gli Enti di Promozione Sportiva (E.P.S.), e del Comitato Italiano Paralimpico (C.I.P.) nelle sue Federazioni Sportive Paralimpiche (F.S.P.), nelle Discipline Sportive Paralimpiche (D.S.P.) e negli Enti di Promozione Sportiva Paralimpica (E.P.S.P.), cui l’Associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.
6. L’Associazione rifiuta il doping e le pratiche ad esso annesse ed accetta, facendo proprie, le disposizioni in materia di lotta al doping emanate dai competenti organismi nazionali ed internazionali.
7. Su delibera dell’Assemblea dei Soci l’Associazione potrà avviare settori di attività sportiva aperti anche ai “non disabili” purché funzionali ed integrati all’attività per i disabili.
8. L’Associazione è un’istituzione a carattere autonomo, libero, apolitico ed aconfessionale; non persegue scopi di lucro.
L’Associazione opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi e non discrimina in base al sesso, alla religione, alla razza ed alle condizioni socio-economiche.
9. L’Associazione garantisce l’effettività del rapporto associativo e la sua uniformità; Possono avanzare richiesta di adesione all’Associazione tutti i Cittadini Italiani.

Articolo 2 – I SOCI
1. L’Associazione è costituita da un numero illimitato di soci.
È fatta esclusione ai soci la temporaneità della partecipazione all’associazione.
Ogni persona che voglia aderire all’Associazione deve farne richiesta scritta su apposito modulo predisposto dall’associazione.
Detta richiesta diviene efficace con delibera del Consiglio Direttivo; contro l’eventuale pronuncia negativa del Consiglio Direttivo è ammesso ricorso all’Assemblea dei Soci.
2. I soci si distinguono in:
a) soci ordinari;
b) soci benemeriti;
Sono “soci ordinari” le persone che hanno partecipato alla costituzione dell’associazione e coloro che, successivamente, abbiano fatto richiesta di aderire all’associazione quale socio e la cui richiesta sia stata accettata dal Consiglio Direttivo;
Sono “soci benemeriti” le persone a cui il Consiglio Direttivo attribuisca tale qualifica, e da queste accettata, per particolari benemerenze acquisite nel campo dello sport, della cultura e delle attività pubbliche e/o che hanno contribuito in maniera importante, economicamente e non, alle attività dell’Associazione; i soci benemeriti sono esonerati dal pagamento della quota associativa “tessera”.
3. Ogni socio per consapevole accettazione, assume l’obbligo di osservare lo statuto ed i regolamenti sociali e federali e si impegna in particolare:
a) ad osservare con lealtà e disciplina le norme che regolano lo sport;
b) a partecipare alle attività e alle manifestazioni sociali;
c) a contribuire alle necessità economiche sociali;
d) a non adire ad autorità che non siano quelle sociali o federali per la tutela dei propri diritti ed interessi e per la risoluzione di controversie di qualsiasi natura connesse all’attività espletata nell’ambito dell’associazione;
e) a pagare la quota associativa annua (Tessera).
4. La qualifica di socio da diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la Sede Sociale, secondo le modalità stabilite nell’apposito regolamento interno.
Tutti i soci godono del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali.
Tutti i soci maggiorenni e che godano dei diritti civili sono eleggibili alle cariche sociali;
5. La qualifica di socio cessa per recesso, esclusione, radiazione o a causa di morte.
a) recesso: da attuarsi mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto con lo scadere dell’esercizio sociale in corso, purché la comunicazione sia fatta tre mesi prima;
b) esclusione: sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che sia inattivo per due o più anni o che passi ad altro sodalizio sportivo. La delibera dovrà essere ratificata dall’Assemblea in occasione della prima convocazione utile;
c) radiazione: sarà deliberata dal Consiglio Direttivo, previo necessario contraddittorio, nei confronti del socio che:
commetta gravi violazioni alle disposizioni del presente statuto;
e/o si renda moroso nel pagamento della quota sociale per due anni consecutivi senza giustificato motivo;
e/o svolga, o tenti di svolgere, attività contrarie agli interessi ed agli scopi dell’Associazione;
e/o arrechi, in qualunque modo, danni gravi, anche morali, all’Associazione;
e/o abbia riportato una condanna penale.
La delibera di radiazione deve essere motivata e comunicata al socio destinatario mediante lettera o altro mezzo ritenuto idoneo.
Il socio interessato dal provvedimento di radiazione può chiedere, entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, la convocazione del Collegio dei Probiviri o, in caso di mancata nomina del Collegio, dell’Assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento medesimo e chiederne la revoca.
Il provvedimento di radiazione sarà esecutivo decorso il termine di 10 giorni dall’invio del provvedimento ovvero a seguito di delibera del Collegio dei Probiviri o dell’Assemblea che abbia confermato il provvedimento di radiazione, previo necessario contraddittorio, adottato dal Consiglio Direttivo.
6. La quota sociale è intrasmissibile e non è rivalutabile;

Articolo 3 – MEZZI ECONOMICI
1. La Associazione provvede al conseguimento dei suo fini con le quote sociali, con contributi di soci e di terzi, con le entrate delle manifestazioni e degli eventi di promozione e raccolta fondi, con le entrate per contributi pubblicitari e sponsorizzativi, con le entrate da affitto impianti sportivi e sociali, con le entrate per le quote di frequenza dei corsi organizzati, con le entrate da convenzioni sottoscritte con enti pubblici, ecc.;
2. L’esercizio finanziario va dal 1 agosto al 31 luglio dell’anno successivo. Il bilancio consuntivo, accompagnato dalla relazione del Consiglio Direttivo, deve essere approvato dalla Assemblea dei Soci;
3. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 4 – ORGANI SOCIALI
1. Gli organi sociali sono:
a) la Assemblea dei Soci;
b) il Presidente;
c) il Consiglio Direttivo;
d) il Collegio dei Revisori dei Conti;

Articolo 5 – ASSEMBLEA DEI SOCI
1. L’Assemblea dei Soci è il massimo organo dell’Associazione.
Essa delibera soltanto sugli argomenti posti all’ordine del giorno in occasione della sua convocazione;
2. L’Assemblea dei Soci si riunisce in seduta ordinaria una volta all’anno, entro 120 giorni dal termine dell’esercizio sociale, per l’approvazione del bilancio consuntivo composto da un rendiconto economico e finanziario e dalla relazione del Consiglio Direttivo, nonché entro il 30 del mese di novembre successivo al termine del quadriennio olimpico, per eleggere il Presidente, i Consiglieri e gli altri organi sociali che rimangono in carica per un massimo di 4 anni, salvo durata inferiore deliberata dall’assemblea, e sono rieleggibili.
3. L’Assemblea dei Soci è indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente. La comunicazione di convocazione deve contenere l’indicazione della data, delle ore e del luogo di svolgimento e l’ordine del giorno dei lavori. La convocazione deve essere pubblicata, almeno 20 giorni prima della data fissata per l’adunanza, mediante affissione nella sede sociale, mediante pubblicazione sul sito web sociale e mediante pubblicazione sulle eventuali pagine web-social dell’associazione.
4. Tutti i soci hanno diritto ad un voto e possono farsi rappresentare da un altro socio. Ciascun socio non può rappresentare più di due soci. Non possono partecipare all’assemblea dei soci coloro che risultino colpiti da sanzioni (federali o sociali) ancora in corso di esecuzione e che non siano in regola con le quote sociali;
5. L’Assemblea dei Soci è valida in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci che hanno diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno un’ora dopo, qualunque sia il numero dei soci presenti.
Le deliberazioni dell’assemblea dei soci, sia in prima che in seconda convocazione, sono valide se prese con la maggioranza della metà più uno dei presenti; Dette maggioranze si applicano anche per le modifiche dello statuto sociale.
6. Il Presidente della Assemblea è il Presidente della Associazione e verrà assistito da un segretario da lui designato.

Articolo 6 – MATERIE RIMESSE ALLA DECISIONE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI
1. L’Assemblea dei soci decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo della compagine sociale sottopongano alla sua approvazione.
2. In ogni caso sono riservate alla competenza dell’Assemblea dei soci:
a) l’approvazione del bilancio;
b) la nomina degli amministratori (Consiglio Direttivo) e del Presidente della Associazione;
c) la nomina dei collegio dei revisori dei conti e del relativo presidente e l’eventuale nomina del collegio dei probiviri;
d) le modifiche dello statuto;
e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
f) il trasferimento della sede dell’Associazione in altro Comune;
g) l’avvio di settori di attività sportiva aperti anche ai “non disabili” purché funzionali ed integrati all’attività per i disabili;
h) la ratifica delle esclusioni e delle radiazioni dei soci;
i) le decisioni in ordine allo scioglimento della società, la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Articolo 7 – IL PRESIDENTE
1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione e presiede l’Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo;
2. Egli provvede alla direzione e gestione della Associazione in conformità delle delibere della Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo;
3. In caso di urgenza e necessità il Presidente può provvedere su materia di competenza del Consiglio Direttivo, salvo a sottoporre le sue decisioni alla ratifica del Consiglio nella prima successiva riunione;
4. In caso di assenza temporanea le sue attribuzioni ed i suoi poteri vengono esercitati dal Vice Presidente.

Articolo 8 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO
1. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da un minimo di 2 ed un massimo di 8 consiglieri, secondo la scelta operata dall’Assemblea in sede di nomina. Il Consiglio Direttivo nel proprio ambito nomina il vicepresidente ed il segretario dell’associazione.
Il Consiglio Direttivo dirige e gestisce l’Associazione, delibera sull’attività da svolgere e sui programmi da realizzare.
Ad esso spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che dalla legge o dal presente statuto sono riservati all’Assemblea.
Procede alla redazione dei bilanci consuntivi composti da un rendiconto economico e finanziario e da una relazione accompagnatoria, nonché dei bilanci preventivi; amministra il patrimonio e le rendite sociali; stabilisce la quota sociale; approva i regolamenti sociali e può nominare commissioni o commissari, conferire incarichi per il raggiungimento dei fini sociali e delegare parte delle sue attribuzioni e poteri ad uno o più dei suoi componenti. Ratifica o meno i provvedimenti di sua competenza emanati in casi di urgenza e necessità dal Presidente;
2. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di sua inattività, su richiesta di almeno due/terzi dei consiglieri in carica;
3. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le delibere sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente. Le delibere devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario;
4. Nel caso di cessazione, per qualsiasi motivo, di uno o più consiglieri non costituenti la maggioranza del Consiglio, lo stesso provvede a sostituire il/i consigliere/i venuto/i a mancare. Il/i consigliere/i così nominato/i resta/no in carica fino alla prossima Assemblea dei Soci;
5. Nei casi di dimissioni del Presidente e/o della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo, il Consiglio rimane in carica temporaneamente per la ordinaria amministrazione e per la convocazione, senza indugio, dell’Assemblea dei Soci per procedere alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo.
6. Gli amministratori non possono ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive nell’ambito della medesima Federazione/Disciplina;
7. La carica di amministratore è gratuita. Ad essi può spettare unicamente il rimborso delle spese sostenute per il proprio ufficio;
8. Il Consiglio Direttivo deve convocare, senza indugio, l’Assemblea in seduta ordinaria qualora venga richiesto da un/terzo dei soci ed in seduta straordinaria qualora venga richiesto da due/terzi dei soci;
9. Nel caso di assenza del Presidente, le attribuzioni dello stesso vengono assunte dal Vice Presidente.

Articolo 9 – IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
1. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti. Il Collegio dura in carica secondo la previsione della durata del Consiglio Direttivo;
2. I componenti del Collegio non hanno requisiti professionali imposti ed hanno i poteri stabiliti dal Codice Civile per le società a responsabilità limitata.

Articolo 10 – IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
1. Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 membri.
E’ un organo facoltativo e la sua presenza o meno è deliberata dalla Assemblea dei soci in sede di rinnovo cariche sociali.
In caso di nomina rimane in carica per la stessa durata del Consiglio Direttivo.

Articolo 11 – SCIOGLIMENTO
1. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di tanti Soci che rappresentano almeno i 2/3 della compagine sociale.
2. In caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea fissa le modalità della liquidazione e provvede alla nomina di un o più liquidatori fissandone i poteri ed i compensi;
Il residuo attivo che emergesse dalla liquidazione dovrà essere obbligatoriamente devoluto ad altra associazione o ente avente scopi simili, o al CIP, o ad una o più Federazioni Nazionali o Paralimpiche cui l’Associazione è affiliata o al CONI.

Articolo 12 – DISPOSIZIONI FINALI
1. Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto sociale, vigono, se applicabili, le norme stabilite dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), attraverso le Federazioni Sportive Nazionali (F.S.N.) e gli Enti di Promozione Sportiva (E.P.S.), e dal Comitato Italiano Paralimpico (C.I.P.) attraverso le sue Federazioni Sportive Paralimpiche (F.S.P.), nelle Discipline Sportive Paralimpiche (D.S.P.) e negli Enti di Promozione Sportiva Paralimpica (E.P.S.P.), e/o da eventuali Enti a ciò specificatamente preposti e/o dal Codice Civile.

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